La legge di Bilancio 2020 ha modificato radicalmente il meccanismo dell’iper (e super) ammortamento introducendo, a partire dagli investimenti 4.0 effettuati dallo scorso 1° gennaio, un’agevolazione ora riconosciuta sotto forma di credito d’imposta, con l’intento da parte del legislatore di farne un incentivo più equo e favorirne l’accesso ad una platea più ampia di soggetti, tra cui forfettari e talune imprese agricole, in precedenza esclusi dalla previgente formulazione normativa.
Possono, pertanto, accedere al nuovo incentivo, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito. Rispetto alla precedente disciplina che regolamentava l’iper ammortamento, è ora richiesto che le aziende rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei propri dipendenti.
Fatte salve alcune esclusioni, sono agevolabili esclusivamente i beni strumentali nuovi di fabbrica, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed annoverati nell’Allegato A (beni materiali) o nell’Allegato B alla legge n. 232/2016 (software e beni immateriali).
In attesa della possibile proroga dell’agevolazione, ventilata a più riprese dagli organi competenti, allo stato attuale sono agevolabili gli investimenti effettuati:
- nell’anno solare 2020, purché entro il 31.12.2019 non sia stato versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo del bene;
- nel primo semestre 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l’impresa avrà già versato al fornitore un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene.
Al fine della competenza temporale delle spese, occorre avere riguardo alle regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del TUIR.
Per saperne di più continua a leggere su ecnews.it