Impresa 4.0: il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e digitalizzazione
Da un punto di vista soggettivo possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Il beneficio pertanto spetta anche ai contribuenti in regime forfetario, fino allo scorso anno esclusi dall’iper- ammortamento.
Soggetti esclusi
Sono invece escluse le imprese in stato di:
- liquidazione volontaria,
- fallimento,
- liquidazione coatta amministrativa,
- concordato preventivo senza continuità aziendale,
- altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267/1942, dal codice di cui al D.Lgs 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del D.Lgs n. 231/2001.
NB:
L’agevolazione in esame non è riconosciuta invece per i lavoratori autonomi, i quali per il 2020 potranno beneficiare esclusivamente del credito d’imposta per gli investimenti “generici”.
Investimenti ammessi
L’agevolazione viene riconosciuta alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui alla tabella A allegata alla Legge di Bilancio 2017 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad esclusione:
- dei beni indicati nell’art. 164, co. 1, del D.p.r. 917/1986,
- dei beni per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
- dei fabbricati e delle costruzioni;
- dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge n. 208/2015;
- dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
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